Approfondimenti normativi

23 Ottobre 2017

Circolare Agenzia delle Dogane: soppressione dell’obbligo della denuncia vendita alcolici

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato, il 9 ottobre 2017, una circolare che chiarisce il campo di applicazione della denuncia alcolici prevista dall’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 504/95.

Nella circolare viene chiarito che la modifica introdotta dall’art.1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane.

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonchè gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal D.Lgs. n.222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n.124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

Le attività non soggette a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 risultano quindi le seguenti:
– gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
– la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
– gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
– gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
– la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, nella circolare viene specificato che è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

 

Circolare Agenzia delle Dogane: soppressione dell’obbligo della denuncia vendita alcolici

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