Con la Legge Regionale n. 24 del 25 giugno 2019 (BURC n. 70 del 26 giugno 2019), si modifica l'art. 16 della L.R. n. 9/2018 , escludendo dall’ applicazione della stessa legge (n. 9/2018) i giochi leciti di cui alla lettera c) del comma 7 dell'art. 110 del RD 773/1931; quelli basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.
Di seguito il testo integrale della modifica.
Legge regionale 25 giugno 2019, n. 24
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).
Art. 1
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2018)
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9
(Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza), è aggiunto il seguente:
“14. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931.”.