12 Luglio 2019
L’attività di Home Restaurant e gli attuali riferimenti normativi
In merito ad una serie di quesiti pervenuti al Servizio Help Desk di CalabriaSUAP relativi all’attività di Home Restaurant, in assenza di una normativa specifica, viene resa disponibile una guida sintetica sui riferimenti da seguire per chi voglia esercitare l’attività di Home Restaurant, alla data odierna e con l’attuale contesto normativo.
Tenuto conto che l’attività non è regolamentata da una normativa specifica, al fine di determinare l’inquadramento dell’attività sono da considerare in maniera prioritaria le Risoluzioni del MISE, sulla base delle quali l’HOME RESTAURANT, se esercitato in via abituale, costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, che come tale esige la Scia ed è soggetta agli stessi controlli dell’Autorità di pubblica Sicurezza e può essere praticata solo da soggetti in possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità.
Per quanto riguarda la salubrità dei cibi e la pulizia dei luoghi di preparazione degli stessi, l’home Restaurant deve rispettare le stesse norme igienico sanitarie delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, visto che i cuochi a domicilio sono considerati operatori del settore alimentare e come tali devono attenersi ai principi dell’HCCP.
Nella risoluzione n. 17890 del 29 settembre 2015 il MISE, rispondendo al quesito di un Comune che chiede chiarimenti in relazione all’avvio di un’attività di Home Restaurant e riprendendo il contenuto della risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, ribadisce che “l’attività in discorso, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati, e se i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, quando è rivolta al pubblico indistinto, ad esempio mediante pubblicità su siti web, e quando NON è del tutto occasionale, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, tali locali rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. Infatti, la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e anche con tale modalità si tratta di un servizio organizzato e rivolto al pubblico”.
Sempre il MISE rispondendo a diversi dubbi sull’home restaurant, nella risoluzione n. 493338 del 6/11/2017 precisa quali siano i requisiti che deve possedere chi esercita l’attività in questione, che rientra tra quelle di somministrazione di alimenti e bevande, indicando che la stessa:
- può essere esercitata solo da chi possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 71 del dlgs n. 59 del 26 marzo 2010;
- esige la presentazione di una SCIA “qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un’autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate”.
Riguardo all’igiene degli alimenti cucinati all’interno dell’home restaurant, risultano applicabili la disciplina nazionale e il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari n. 852/2004. Come precisa l’art. 1: “Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.”
Esonerati dall’obbligo di rispettare le norme igieniche in materia di alimenti sono solo i privati che cucinano per se stessi, non se lo fanno per “il pubblico”.
Questo perché il cuoco, anche se cucina in casa propria, è a tutti gli effetti un operatore del settore alimentare e in quanto tale tenuto all’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HCCP unitamente al rispetto di una corretta pratica igienica (art. 1, comma 1, lettera d) Reg. n. 852/2004 CE.
Tale interpretazione è confortata dall’inserimento della voce “Home Restaurant” nel modulo unificato approvato a livello nazionale, ed obbligatorio su tutto il territorio nazionale, della Notifica sanitaria, approvato in sede di Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, che indica tra le attività soggette a registrazione, ai sensi del REg. CE 852/2004, lo stesso Home Restaurant.
In conclusione, si evidenzia che in merito all’applicabilità del D.M n. 564 del 1992 concernente i requisiti di sorvegliabilità il competente Ministero dell’Interno, con la nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito a detta problematica. In sintesi, si evidenzia che il predetto Ministero ha precisato che l’assoggettamento dell’attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell’Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici.
Relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al citato regolamento n. 564 del 1992, ha precisato che l’attività in discorso non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e, pertanto, ha evidenziato che, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l’applicazione agli Home Restaurant di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt’altro ordine di esercizi e quindi di problematiche, non avrebbe alcuna ragionevole utilità
Si allegano le risoluzioni del MISE in materia e la Nota del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2016.
Nota: Il presente documento non può considerarsi in alcun modo, regolamento e/o Direttiva e non può essere citato né depositato in sede Amministrativa né penale.

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