Operatore PA

La modulistica unica AUA, adottata quale Livello Essenziale delle Prestazioni con DGR Calabria 296/2015, è disponibile sul portale www.calabriasuap.it, così come le note operative e gli aggiornamenti regionali. Le fonti normative di riferimento sono: D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), L. 241/1990, D.P.R. 160/2010, D.Lgs. 127/2016, D.Lgs. 203/2022, L.R. Calabria 14/2015, L.R. Calabria 34/2009, oltre alle circolari e alle note operative pubblicate sul portale regionale.

Le più ricorrenti, sia per gli operatori di sportello sia per i Comuni-Soggetti Competenti, sono: la trasmissione di pratiche incompletamente istruite, che fa decorrere male i termini; l’imposizione della richiesta di AUA anche quando è facoltativa; la dilazione nell’attivazione delle verifiche formali; la mancata attivazione delle sessioni di integrazione, che sospendono i termini; la mancata o errata gestione dei titoli non ambientali collegati; e l’uso di modulistica non conforme al portale CalabriaSUAP, che rallenta l’istruttoria telematica.

Per i Comuni-Soggetti Competenti, in particolare per l’impatto acustico, si segnala la criticità dei territori privi di Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCAC): in assenza di PCAC si applicano i limiti assoluti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e l’ufficio deve segnalare la situazione all’Autorità Competente, formulando prescrizioni prudenziali basate sui valori limite generali.

Non si tratta più di un procedimento «solo AUA»: si applica il procedimento unico ex art. 7, D.P.R. 160/2010, con Conferenza di Servizi indetta dal SUAP quale amministrazione procedente (si veda la sezione 5). Gestire questi casi come se fossero un semplice procedimento AUA, senza attivare il procedimento unico, espone al rischio di provvedimenti parziali o non coordinati con gli altri titoli necessari per l’esercizio dell’attività.

Va applicato il meccanismo del silenzio-assenso automatico previsto dall’art. 14-bis, comma 2, e dall’art. 17-bis, L. 241/1990, fatte salve le eccezioni per i titoli che richiedono provvedimento espresso in base al diritto UE. È comunque buona prassi inviare un sollecito scritto con congruo preavviso prima della scadenza del termine, per ridurre il rischio di errori nella qualificazione del titolo o mancate comunicazioni.

Occorre consultare le tabelle di riferimento degli endoprocedimenti pubblicate per ciascun titolo (schede C1.01-C1.09, DGR Calabria 296/2015) e verificare sempre l’ente e la tipologia di Soggetto Competente prima della trasmissione. Un errore ricorrente è la mancata distinzione, all’interno della lettera b), tra la comunicazione per l’utilizzo agronomico delle acque di lavorazione (competenza comunale) e la comunicazione preventiva per gli effluenti di allevamento, i digestati e le acque reflue agrozootecniche (in Calabria di competenza regionale ex L.R. 14/2015 e DGR 119/2021): sono due endoprocedimenti distinti, da non confondere.

Pur non contenendo un apparato sanzionatorio autonomo, il D.P.R. 59/2013 non introduce un titolo abilitativo del tutto nuovo e distinto, ma uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente. Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che la mancanza dell’AUA obbligatoria per lo scarico di acque reflue industriali integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006, restando l’AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell’attività di scarico. Il medesimo principio, per coerenza sistematica, si estende alla mancanza degli altri titoli ricompresi nell’AUA, con applicazione delle sanzioni previste dalle rispettive normative di settore (emissioni, rifiuti, acustica, ecc.).

Sì. La giurisprudenza amministrativa afferma da tempo che, in assenza di una condizione di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opificio industriale, l’AUA relativa a operazioni di recupero o smaltimento rifiuti non può essere rilasciata, poiché tali operazioni devono svolgersi nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni relative alla costruzione di impianti industriali (art. 214, commi 1-3, e art. 216, comma 7, D.Lgs. 152/2006).

No. L’AUA riguarda esclusivamente i titoli ambientali elencati dall’art. 3, D.P.R. 59/2013. Secondo il Consiglio di Stato, l’impresa che ha ottenuto l’AUA per un impianto deve comunque acquisire, separatamente, il titolo edilizio necessario per realizzare l’opera. Se l’impresa presenta una SCIA edilizia, l’amministrazione comunale che intenda contestarla deve farlo entro il termine di legge (art. 19, L. 241/1990); decorso il termine, l’unica via residua per l’amministrazione è l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio in autotutela, alle condizioni dell’art. 21-nonies, L. 241/1990 (comunicazione di avvio, rispetto dei termini per procedere, motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata).

Si applica in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni o di accertato pericolo concreto per l’ambiente e la salute. L’ente competente comunica il provvedimento al SUAP, che informa il gestore; gli effetti dell’AUA cessano dalla data di ricezione della comunicazione. Il gestore è tenuto a interrompere immediatamente l’attività autorizzata.

Si applica in caso di inottemperanza alla diffida o di pericolo concreto per l’ambiente e la salute. L’ente competente comunica il provvedimento al SUAP, che informa il gestore dell’avvio del procedimento. Gli effetti dell’AUA (o del singolo titolo) si sospendono dalla data di ricezione della comunicazione del SUAP; al destinatario è assegnato un ulteriore termine per adempiere, decorso il quale l’AUA riprende efficacia in caso di adempimento.

Si applica in caso di violazione di norme ambientali. Il Soggetto Competente informa il SUAP e l’Autorità Competente sulla base di segnalazioni degli organi di controllo o di verifiche d’ufficio. Il procedimento si avvia d’ufficio e al destinatario sono assegnati 60 giorni per adempiere alle prescrizioni impartite; in caso di inottemperanza si procede alla sospensione.

La modifica non sostanziale (art. 6, D.P.R. 59/2013) è quella che non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente. Il gestore la comunica all’Autorità Competente tramite il SUAP. Se l’Autorità Competente non si esprime entro 60 giorni, il gestore può eseguire la modifica (silenzio-assenso procedimentale, art. 6, comma 1). Se, viceversa, l’Autorità Competente ritiene la modifica sostanziale, invita il gestore a presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 5.

Su CalabriaSUAP l’endoprocedimento dedicato è la «Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA», da indirizzare all’Autorità Competente territorialmente competente (Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria).

La modifica sostanziale (art. 5, D.P.R. 59/2013) comporta l’avvio di un nuovo procedimento di rilascio dell’AUA, con le stesse modalità della domanda iniziale, da presentare al SUAP. Il D.P.R. 59/2013 non fornisce una definizione unitaria di modifica sostanziale applicabile a tutti i titoli: l’art. 6, comma 4, consente alle Regioni di definire ulteriori criteri di qualificazione, in assenza dei quali occorre fare riferimento alle definizioni previste dalle discipline settoriali di ciascun titolo coinvolto (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) e, in via residuale, a criteri generali (rilevanza degli effetti ambientali dell’intervento).

Sì. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 59/2013, l’istanza di rinnovo presentata nei termini proroga automaticamente l’efficacia dell’AUA vigente fino all’adozione del nuovo provvedimento. È quindi essenziale rispettare il termine dei 6 mesi antecedenti la scadenza per beneficiare di questa proroga di legge.

Il SUAP, sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente (Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria). Il SUAP notifica l’esito al gestore e chiude la pratica sul portale CalabriaSUAP: da questo momento decorrono i 15 anni di validità.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, i termini per l’indizione della Conferenza di Servizi (30 giorni ex art. 4, comma 5, D.P.R. 59/2013; 5 giorni lavorativi ex art. 14-bis L. 241/1990) hanno natura ordinatoria: la loro violazione non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale. L’illegittimità può derivare solo dalla protrazione ingiustificata della procedura, in violazione del principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, L. 241/1990).

Sono invece perentori i termini interni alla Conferenza di Servizi: 15 giorni per le integrazioni documentali e 60 giorni per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. In questi casi il decorso infruttuoso del termine produce l’effetto del silenzio-assenso.

Il D.P.R. 59/2013 e la L. 241/1990 prevedono termini apparentemente divergenti (30 giorni ex art. 4, comma 5, D.P.R. 59/2013 per l’indizione della Conferenza; 5 giorni lavorativi ex art. 14-bis, comma 1, L. 241/1990 per l’atto formale di indizione). L’art. 8, D.Lgs. 127/2016 chiarisce che i rinvii agli artt. 14-14-quinquies della L. 241/1990 presenti nella normativa vigente, incluso il D.P.R. 59/2013, si intendono riferiti alla nuova disciplina della Conferenza di Servizi.

In sintesi operativa: i 30 giorni dell’art. 4, comma 5, restano il limite esterno entro cui l’Autorità Competente (Scenario B) o il SUAP (procedimento unico) devono assumere la decisione di convocare la Conferenza; i 5 giorni lavorativi dell’art. 14-bis sono il termine per il conseguente atto formale di indizione. Una volta avviata la Conferenza, prevale la disciplina dell’art. 14-bis: il termine per le integrazioni documentali scende da 30 a un massimo di 15 giorni perentori, e quello per le determinazioni delle PA è di 60 giorni perentori.

30 giorni per la verifica di completezza e l’eventuale richiesta di integrazioni; 90 giorni per l’adozione dell’AUA nello Scenario A; 120 giorni per l’adozione con Conferenza di Servizi (Scenario B/C o procedimento unico); 150 giorni come termine massimo in presenza di integrazioni richieste in Conferenza. I termini decorrono dalla presentazione della domanda e restano sospesi durante le integrazioni; la validità di 15 anni decorre solo dal rilascio del titolo da parte del SUAP.

Il SUAP, quale amministrazione procedente, indice la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 160/2010. L’Autorità Competente per l’AUA adotta l’autorizzazione ambientale come endoatto; i Soggetti Competenti AUA esprimono pareri e prescrizioni ambientali; le altre PA e gli altri uffici comunali si esprimono sui restanti titoli (es. edilizio). Il tutto confluisce nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art. 14-ter, comma 6-bis, L. 241/1990), che il SUAP rilascia come provvedimento unico entro 120 (150) giorni.

L’Autorità Competente indice la Conferenza di Servizi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (art. 4, comma 5, D.P.R. 59/2013) e adotta l’AUA entro 120 giorni, estesi a 150 in caso di integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza. In entrambe le varianti (asincrona/art. 14-bis o sincrona/art. 14-ter) il soggetto convocante resta l’Autorità Competente.

L’Autorità Competente adotta il provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo. La Conferenza di Servizi non è obbligatoria, salvo i casi previsti dalla legge; gli assensi dei Soggetti Competenti sono acquisiti direttamente dall’AC nella fase istruttoria.

Il regolamento distingue tre situazioni tipiche:

  • Scenario A: procedimento in cui occorre acquisire la sola AUA e tutti i titoli sostituiti hanno termine di conclusione pari o inferiore a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 7);
  • Scenario B/C: procedimento in cui occorre acquisire la sola AUA ma almeno un titolo ha termine superiore a 90 giorni, con conseguente Conferenza di Servizi indetta dall’Autorità Competente (art. 4, comma 5) — asincrona (art. 14-bis L. 241/1990) o sincrona (art. 14-ter) a seconda della complessità o della presenza di dissensi;
  • Procedimento unico: quando all’AUA si aggiungono altri titoli non ambientali (es. edilizio, paesaggistico, Vigili del Fuoco), si applica l’art. 7, D.P.R. 160/2010: il SUAP è amministrazione procedente, indice la Conferenza di Servizi e l’AUA confluisce, come endoatto, nella determinazione motivata di conclusione (art. 14-ter, comma 6-bis, L. 241/1990).

L’istanza può essere archiviata, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga motivata dalla complessità della documentazione da produrre; in tal caso il termine resta sospeso per la durata della proroga.

La richiesta di completamento (art. 6, L. 241/1990) riguarda la fase formale: il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o di istanze incomplete, prima della trasmissione all’Autorità Competente. Non impedisce successive richieste di integrazioni nel merito.

La richiesta di integrazioni (art. 2, comma 7, L. 241/1990) riguarda invece il merito istruttorio: la richiedono l’Autorità Competente o i Soggetti Competenti durante l’istruttoria. Sospende i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione.

Il SUAP e l’Autorità Competente verificano la completezza formale della documentazione entro 30 giorni (art. 4, comma 2, D.P.R. 59/2013). Gli esiti possibili sono:

  • improcedibile: manca un’attività esterna o un’azione obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge;
  • irricevibile: la domanda è incompleta dal punto di vista formale (es. firma digitale mancante, allegati obbligatori assenti, diritti di istruttoria non versati);
  • inammissibile: manca la qualificazione giuridica in capo all’istante (es. domanda di AUA per un impianto soggetto a VIA, che esula dall’ambito di applicazione).

Nei casi di irricevibilità e improcedibilità la domanda non è accettata e il SUAP ne dà comunicazione al richiedente.

Il modulo C1.01 (istanza generale riassuntiva) è sempre obbligatorio e riepiloga i dati del richiedente e i titoli richiesti. A questo si affiancano le schede specifiche: Scheda A (C1.02, scarichi idrici), Scheda B (C1.03, utilizzazione agronomica), Scheda C (C1.04, emissioni ordinarie art. 269), Scheda D (C1.05, emissioni in via generale art. 272), Scheda E (C1.06, impatto acustico), Scheda F (C1.07, fanghi di depurazione), Schede G1/G2 (C1.08/C1.09, rifiuti non pericolosi/pericolosi). Per ogni scheda il portale associa automaticamente il Soggetto Competente.

È un titolo unico che racchiude in un solo provvedimento fino a nove autorizzazioni, comunicazioni e notifiche in materia ambientale altrimenti da richiedere separatamente. È stata introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in attuazione dell’art. 23 del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012), con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso: riceve l’istanza in modalità telematica, la trasmette all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, e infine rilascia il titolo al gestore sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente.

Si applica alle piccole e medie imprese (PMI, secondo la definizione del D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005) e, in generale, agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2013, l’AUA si applica anche alle grandi imprese quando l’impianto non rientra nell’AIA.

Sono esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013:

  • gli impianti soggetti ad AIA (art. 29-bis D.Lgs. 152/2006) o a VIA con procedimento già comprensivo dei titoli ambientali;
  • gli impianti con procedimento unico di settore che già ricomprende tutti i titoli ambientali (es. art. 208 D.Lgs. 152/2006 per impianti di smaltimento/recupero rifiuti, art. 12 D.Lgs. 387/2003 per impianti da fonti rinnovabili, art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la bonifica di siti contaminati);
  • i soggetti pubblici o privati che operano in regime di esclusiva (es. gestione del Servizio Idrico Integrato, reti fognario-depurative).

Restano inoltre estranei al perimetro AUA i soggetti privi della natura giuridica di impresa (enti pubblici, condomini, privati cittadini, consorzi non imprenditoriali) e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli elencati all’art. 3, comma 1.

No. È obbligatoria quando occorre rilasciare, rinnovare o modificare almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013). È invece facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 3:

  • quando l’attività è soggetta unicamente a una o più comunicazioni e/o autorizzazioni di carattere generale;
  • quando scade un’autorizzazione generale e l’attività è soggetta anche ad altri titoli ancora validi: in questo caso l’AUA diventa obbligatoria solo al primo rinnovo che coinvolge tutti i titoli.

Un errore operativo frequente è imporre la richiesta di AUA anche quando la normativa la lascia facoltativa: va sempre verificato in concreto quali titoli sono coinvolti prima di orientare il gestore verso l’AUA.

L’AUA ha validità di 15 anni (art. 3, comma 6, D.P.R. 59/2013). Il termine decorre dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP, non dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente: sono due momenti distinti e vanno tenuti separati nella gestione della pratica.

L’art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013 elenca nove titoli:

a) autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II, Titolo IV, Parte III, D.Lgs. 152/2006);

b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica (art. 112 D.Lgs. 152/2006);

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006);

d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006);

e) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, L. 447/1995);

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 99/1992);

g) comunicazioni/procedure semplificate in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006);

g-bis) autorizzazione alla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 26, D.Lgs. 101/2020);

g-ter) notifica di pratica che comporta detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 24, D.Lgs. 101/2020).

Le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023), correttivo al D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.

Il SUAP è l’amministrazione procedente e l’unico punto di accesso per l’impresa: riceve l’istanza tramite il portale CalabriaSUAP, verifica la completezza formale, trasmette la pratica all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, indice la Conferenza di Servizi quando di propria competenza e rilascia il titolo finale.

Il SUAP non è un semplice tramite privo di poteri («nuncius»): secondo il Consiglio di Stato, esso svolge anche un compito di verifica della sussistenza di tutti gli assensi necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare sul piano urbanistico-edilizio, e un provvedimento unico dovrebbe essere intrinsecamente idoneo a consentire la realizzazione dell’intervento o l’esercizio dell’attività cui si riferisce.

 

In Calabria l’Autorità Competente è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi della L.R. Calabria 14/2015. L’AC istruisce la pratica nel merito e adotta il provvedimento di AUA, che il SUAP rilascia successivamente al gestore.

Il rilascio dell’AUA resta quindi di competenza dell’AC (Provincia/Città Metropolitana): il SUAP agisce come punto unico di contatto verso l’impresa, senza potere discrezionale proprio sul rilascio del titolo ambientale, fatta salva la verifica di cui al punto precedente.

 

Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in ragione della materia trattata, rilasciano atti di assenso, nulla osta, pareri o valutazioni tecniche necessari per l’istruttoria della domanda di AUA (art. 2, comma 1, lett. c, D.P.R. 59/2013). In Calabria comprendono, a seconda del titolo, i Comuni, la Regione (per talune materie trasferite ex L.R. 14/2015), ARPACAL e altri enti tecnici.

Il Soggetto Competente riceve l’attivazione del proprio endoprocedimento tramite il portale CalabriaSUAP, non direttamente dal gestore; conduce l’istruttoria tecnica; trasmette la determinazione motivata entro il termine previsto; e non può duplicare richieste di integrazione già acquisite da altre PA né aprire sub-procedimenti autonomi al di fuori della Conferenza di Servizi (principio di concentrazione).

In forza della L.R. Calabria 14/2015 e dei provvedimenti attuativi (tra cui la DGR 119/2021 per gli effluenti di allevamento), alcune competenze che a livello nazionale spetterebbero alla Provincia sono in Calabria esercitate dalla Regione: in particolare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria e in deroga, lett. c e d), l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura (lett. f) e, per gli effluenti di allevamento, la comunicazione preventiva ex art. 112 (lett. b-2). Va sempre verificata la ripartizione vigente al momento della pratica, poiché può essere oggetto di aggiornamento con provvedimenti regionali successivi.

Restano invece invariate rispetto allo standard nazionale le competenze comunali (scarichi in pubblica fognatura, acque di lavorazione, impatto acustico) e quelle su rifiuti e radiazioni ionizzanti.

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