Operatore PA
La modulistica unica AUA, adottata quale Livello Essenziale delle Prestazioni con DGR Calabria 296/2015, è disponibile sul portale www.calabriasuap.it, così come le note operative e gli aggiornamenti regionali. Le fonti normative di riferimento sono: D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), L. 241/1990, D.P.R. 160/2010, D.Lgs. 127/2016, D.Lgs. 203/2022, L.R. Calabria 14/2015, L.R. Calabria 34/2009, oltre alle circolari e alle note operative pubblicate sul portale regionale.
Pur non contenendo un apparato sanzionatorio autonomo, il D.P.R. 59/2013 non introduce un titolo abilitativo del tutto nuovo e distinto, ma uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente. Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che la mancanza dell’AUA obbligatoria per lo scarico di acque reflue industriali integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006, restando l’AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell’attività di scarico. Il medesimo principio, per coerenza sistematica, si estende alla mancanza degli altri titoli ricompresi nell’AUA, con applicazione delle sanzioni previste dalle rispettive normative di settore (emissioni, rifiuti, acustica, ecc.).
Sì. La giurisprudenza amministrativa afferma da tempo che, in assenza di una condizione di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opificio industriale, l’AUA relativa a operazioni di recupero o smaltimento rifiuti non può essere rilasciata, poiché tali operazioni devono svolgersi nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni relative alla costruzione di impianti industriali (art. 214, commi 1-3, e art. 216, comma 7, D.Lgs. 152/2006).
No. L’AUA riguarda esclusivamente i titoli ambientali elencati dall’art. 3, D.P.R. 59/2013. Secondo il Consiglio di Stato, l’impresa che ha ottenuto l’AUA per un impianto deve comunque acquisire, separatamente, il titolo edilizio necessario per realizzare l’opera. Se l’impresa presenta una SCIA edilizia, l’amministrazione comunale che intenda contestarla deve farlo entro il termine di legge (art. 19, L. 241/1990); decorso il termine, l’unica via residua per l’amministrazione è l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio in autotutela, alle condizioni dell’art. 21-nonies, L. 241/1990 (comunicazione di avvio, rispetto dei termini per procedere, motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata).
Si applica in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni o di accertato pericolo concreto per l’ambiente e la salute. L’ente competente comunica il provvedimento al SUAP, che informa il gestore; gli effetti dell’AUA cessano dalla data di ricezione della comunicazione. Il gestore è tenuto a interrompere immediatamente l’attività autorizzata.
Si applica in caso di inottemperanza alla diffida o di pericolo concreto per l’ambiente e la salute. L’ente competente comunica il provvedimento al SUAP, che informa il gestore dell’avvio del procedimento. Gli effetti dell’AUA (o del singolo titolo) si sospendono dalla data di ricezione della comunicazione del SUAP; al destinatario è assegnato un ulteriore termine per adempiere, decorso il quale l’AUA riprende efficacia in caso di adempimento.
Si applica in caso di violazione di norme ambientali. Il Soggetto Competente informa il SUAP e l’Autorità Competente sulla base di segnalazioni degli organi di controllo o di verifiche d’ufficio. Il procedimento si avvia d’ufficio e al destinatario sono assegnati 60 giorni per adempiere alle prescrizioni impartite; in caso di inottemperanza si procede alla sospensione.
I controlli e le diffide restano in capo ai Soggetti Competenti per materia; le sospensioni e le revoche spettano invece all’Autorità Competente, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio al gestore. Il D.P.R. 59/2013 non disciplina autonomamente le sanzioni: si applica la legislazione di settore relativa a ciascun titolo sostituito.
In caso di subentro, il nuovo gestore presenta la richiesta di voltura tramite l’apposito endoprocedimento «Richiesta voltura AUA» sul portale CalabriaSUAP, indirizzato all’Autorità Competente territorialmente competente. La richiesta va presentata dal subentrante tramite il SUAP (art. 7, D.P.R. 59/2013).
La modifica non sostanziale (art. 6, D.P.R. 59/2013) è quella che non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente. Il gestore la comunica all’Autorità Competente tramite il SUAP. Se l’Autorità Competente non si esprime entro 60 giorni, il gestore può eseguire la modifica (silenzio-assenso procedimentale, art. 6, comma 1). Se, viceversa, l’Autorità Competente ritiene la modifica sostanziale, invita il gestore a presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 5.
Su CalabriaSUAP l’endoprocedimento dedicato è la «Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA», da indirizzare all’Autorità Competente territorialmente competente (Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria).
La modifica sostanziale (art. 5, D.P.R. 59/2013) comporta l’avvio di un nuovo procedimento di rilascio dell’AUA, con le stesse modalità della domanda iniziale, da presentare al SUAP. Il D.P.R. 59/2013 non fornisce una definizione unitaria di modifica sostanziale applicabile a tutti i titoli: l’art. 6, comma 4, consente alle Regioni di definire ulteriori criteri di qualificazione, in assenza dei quali occorre fare riferimento alle definizioni previste dalle discipline settoriali di ciascun titolo coinvolto (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) e, in via residuale, a criteri generali (rilevanza degli effetti ambientali dell’intervento).
Sì. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 59/2013, l’istanza di rinnovo presentata nei termini proroga automaticamente l’efficacia dell’AUA vigente fino all’adozione del nuovo provvedimento. È quindi essenziale rispettare il termine dei 6 mesi antecedenti la scadenza per beneficiare di questa proroga di legge.
Almeno 6 mesi prima della scadenza dei 15 anni di validità (art. 5, D.P.R. 59/2013). Si consiglia di attivare un sistema interno di monitoraggio delle scadenze, poiché un rinnovo tardivo espone il gestore a operare senza titolo valido, con le connesse conseguenze sanzionatorie (si veda la sezione 8).
Il SUAP, sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente (Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria). Il SUAP notifica l’esito al gestore e chiude la pratica sul portale CalabriaSUAP: da questo momento decorrono i 15 anni di validità.
L’istanza può essere archiviata, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga motivata dalla complessità della documentazione da produrre; in tal caso il termine resta sospeso per la durata della proroga.
Il modulo C1.01 (istanza generale riassuntiva) è sempre obbligatorio e riepiloga i dati del richiedente e i titoli richiesti. A questo si affiancano le schede specifiche: Scheda A (C1.02, scarichi idrici), Scheda B (C1.03, utilizzazione agronomica), Scheda C (C1.04, emissioni ordinarie art. 269), Scheda D (C1.05, emissioni in via generale art. 272), Scheda E (C1.06, impatto acustico), Scheda F (C1.07, fanghi di depurazione), Schede G1/G2 (C1.08/C1.09, rifiuti non pericolosi/pericolosi). Per ogni scheda il portale associa automaticamente il Soggetto Competente.
Il gestore presenta l’istanza unica al SUAP in modalità telematica tramite il portale CalabriaSUAP, utilizzando il modulo generale (C1.01) e le schede tecniche dei singoli endoprocedimenti coinvolti (C1.02-C1.09), secondo la modulistica unica adottata con DGR Calabria 296/2015 quale Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP). Il gestore deve essere costituito in forma d’impresa, con iscrizione attiva alla Camera di Commercio (o Unità Locale) al momento della presentazione.
È un titolo unico che racchiude in un solo provvedimento fino a nove autorizzazioni, comunicazioni e notifiche in materia ambientale altrimenti da richiedere separatamente. È stata introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in attuazione dell’art. 23 del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012), con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso: riceve l’istanza in modalità telematica, la trasmette all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, e infine rilascia il titolo al gestore sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente.
Si applica alle piccole e medie imprese (PMI, secondo la definizione del D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005) e, in generale, agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2013, l’AUA si applica anche alle grandi imprese quando l’impianto non rientra nell’AIA.
Sono esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013:
- gli impianti soggetti ad AIA (art. 29-bis D.Lgs. 152/2006) o a VIA con procedimento già comprensivo dei titoli ambientali;
- gli impianti con procedimento unico di settore che già ricomprende tutti i titoli ambientali (es. art. 208 D.Lgs. 152/2006 per impianti di smaltimento/recupero rifiuti, art. 12 D.Lgs. 387/2003 per impianti da fonti rinnovabili, art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la bonifica di siti contaminati);
- i soggetti pubblici o privati che operano in regime di esclusiva (es. gestione del Servizio Idrico Integrato, reti fognario-depurative).
Restano inoltre estranei al perimetro AUA i soggetti privi della natura giuridica di impresa (enti pubblici, condomini, privati cittadini, consorzi non imprenditoriali) e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli elencati all’art. 3, comma 1.
No. È obbligatoria quando occorre rilasciare, rinnovare o modificare almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013). È invece facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 3:
- quando l’attività è soggetta unicamente a una o più comunicazioni e/o autorizzazioni di carattere generale;
- quando scade un’autorizzazione generale e l’attività è soggetta anche ad altri titoli ancora validi: in questo caso l’AUA diventa obbligatoria solo al primo rinnovo che coinvolge tutti i titoli.
Un errore operativo frequente è imporre la richiesta di AUA anche quando la normativa la lascia facoltativa: va sempre verificato in concreto quali titoli sono coinvolti prima di orientare il gestore verso l’AUA.
L’AUA ha validità di 15 anni (art. 3, comma 6, D.P.R. 59/2013). Il termine decorre dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP, non dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente: sono due momenti distinti e vanno tenuti separati nella gestione della pratica.
L’art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013 elenca nove titoli:
a) autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II, Titolo IV, Parte III, D.Lgs. 152/2006);
b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica (art. 112 D.Lgs. 152/2006);
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006);
e) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, L. 447/1995);
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 99/1992);
g) comunicazioni/procedure semplificate in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006);
g-bis) autorizzazione alla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 26, D.Lgs. 101/2020);
g-ter) notifica di pratica che comporta detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 24, D.Lgs. 101/2020).
Le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023), correttivo al D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.
Sì, ciascun titolo conserva termini ordinari, autorità di riferimento e regime del silenzio-assenso propri della normativa di settore, pur confluendo nel procedimento unico AUA. È quindi necessario conoscere la disciplina di ogni singolo titolo per gestire correttamente la pratica, soprattutto ai fini del calcolo dei termini e della verifica dell’ammissibilità del silenzio-assenso.
Il SUAP è l’amministrazione procedente e l’unico punto di accesso per l’impresa: riceve l’istanza tramite il portale CalabriaSUAP, verifica la completezza formale, trasmette la pratica all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, indice la Conferenza di Servizi quando di propria competenza e rilascia il titolo finale.
Il SUAP non è un semplice tramite privo di poteri («nuncius»): secondo il Consiglio di Stato, esso svolge anche un compito di verifica della sussistenza di tutti gli assensi necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare sul piano urbanistico-edilizio, e un provvedimento unico dovrebbe essere intrinsecamente idoneo a consentire la realizzazione dell’intervento o l’esercizio dell’attività cui si riferisce.
In Calabria l’Autorità Competente è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi della L.R. Calabria 14/2015. L’AC istruisce la pratica nel merito e adotta il provvedimento di AUA, che il SUAP rilascia successivamente al gestore.
Il rilascio dell’AUA resta quindi di competenza dell’AC (Provincia/Città Metropolitana): il SUAP agisce come punto unico di contatto verso l’impresa, senza potere discrezionale proprio sul rilascio del titolo ambientale, fatta salva la verifica di cui al punto precedente.
Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in ragione della materia trattata, rilasciano atti di assenso, nulla osta, pareri o valutazioni tecniche necessari per l’istruttoria della domanda di AUA (art. 2, comma 1, lett. c, D.P.R. 59/2013). In Calabria comprendono, a seconda del titolo, i Comuni, la Regione (per talune materie trasferite ex L.R. 14/2015), ARPACAL e altri enti tecnici.
Il Soggetto Competente riceve l’attivazione del proprio endoprocedimento tramite il portale CalabriaSUAP, non direttamente dal gestore; conduce l’istruttoria tecnica; trasmette la determinazione motivata entro il termine previsto; e non può duplicare richieste di integrazione già acquisite da altre PA né aprire sub-procedimenti autonomi al di fuori della Conferenza di Servizi (principio di concentrazione).
In forza della L.R. Calabria 14/2015 e dei provvedimenti attuativi (tra cui la DGR 119/2021 per gli effluenti di allevamento), alcune competenze che a livello nazionale spetterebbero alla Provincia sono in Calabria esercitate dalla Regione: in particolare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria e in deroga, lett. c e d), l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura (lett. f) e, per gli effluenti di allevamento, la comunicazione preventiva ex art. 112 (lett. b-2). Va sempre verificata la ripartizione vigente al momento della pratica, poiché può essere oggetto di aggiornamento con provvedimenti regionali successivi.
Restano invece invariate rispetto allo standard nazionale le competenze comunali (scarichi in pubblica fognatura, acque di lavorazione, impatto acustico) e quelle su rifiuti e radiazioni ionizzanti.