Cittadino / Impresa
La modulistica unica AUA, adottata quale Livello Essenziale delle Prestazioni con DGR Calabria 296/2015, è disponibile sul portale www.calabriasuap.it, così come le note operative e gli aggiornamenti regionali. Le fonti normative di riferimento sono: D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), L. 241/1990, D.P.R. 160/2010, D.Lgs. 127/2016, D.Lgs. 203/2022, L.R. Calabria 14/2015, L.R. Calabria 34/2009, oltre alle circolari e alle note operative pubblicate sul portale regionale.
Pur non contenendo un apparato sanzionatorio autonomo, il D.P.R. 59/2013 non introduce un titolo abilitativo del tutto nuovo e distinto, ma uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente. Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che la mancanza dell’AUA obbligatoria per lo scarico di acque reflue industriali integra il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006, restando l’AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell’attività di scarico. Il medesimo principio, per coerenza sistematica, si estende alla mancanza degli altri titoli ricompresi nell’AUA, con applicazione delle sanzioni previste dalle rispettive normative di settore (emissioni, rifiuti, acustica, ecc.).
Sì. La giurisprudenza amministrativa afferma da tempo che, in assenza di una condizione di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opificio industriale, l’AUA relativa a operazioni di recupero o smaltimento rifiuti non può essere rilasciata, poiché tali operazioni devono svolgersi nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni relative alla costruzione di impianti industriali (art. 214, commi 1-3, e art. 216, comma 7, D.Lgs. 152/2006).
No. L’AUA riguarda esclusivamente i titoli ambientali elencati dall’art. 3, D.P.R. 59/2013. Secondo il Consiglio di Stato, l’impresa che ha ottenuto l’AUA per un impianto deve comunque acquisire, separatamente, il titolo edilizio necessario per realizzare l’opera. Se l’impresa presenta una SCIA edilizia, l’amministrazione comunale che intenda contestarla deve farlo entro il termine di legge (art. 19, L. 241/1990); decorso il termine, l’unica via residua per l’amministrazione è l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio in autotutela, alle condizioni dell’art. 21-nonies, L. 241/1990 (comunicazione di avvio, rispetto dei termini per procedere, motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata).
Si applica in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni o di accertato pericolo concreto per l’ambiente e la salute. L’ente competente comunica il provvedimento al SUAP, che informa il gestore; gli effetti dell’AUA cessano dalla data di ricezione della comunicazione. Il gestore è tenuto a interrompere immediatamente l’attività autorizzata.
Si applica in caso di inottemperanza alla diffida o di pericolo concreto per l’ambiente e la salute. L’ente competente comunica il provvedimento al SUAP, che informa il gestore dell’avvio del procedimento. Gli effetti dell’AUA (o del singolo titolo) si sospendono dalla data di ricezione della comunicazione del SUAP; al destinatario è assegnato un ulteriore termine per adempiere, decorso il quale l’AUA riprende efficacia in caso di adempimento.
Si applica in caso di violazione di norme ambientali. Il Soggetto Competente informa il SUAP e l’Autorità Competente sulla base di segnalazioni degli organi di controllo o di verifiche d’ufficio. Il procedimento si avvia d’ufficio e al destinatario sono assegnati 60 giorni per adempiere alle prescrizioni impartite; in caso di inottemperanza si procede alla sospensione.
I controlli e le diffide restano in capo ai Soggetti Competenti per materia; le sospensioni e le revoche spettano invece all’Autorità Competente, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio al gestore. Il D.P.R. 59/2013 non disciplina autonomamente le sanzioni: si applica la legislazione di settore relativa a ciascun titolo sostituito.
In caso di subentro, il nuovo gestore presenta la richiesta di voltura tramite l’apposito endoprocedimento «Richiesta voltura AUA» sul portale CalabriaSUAP, indirizzato all’Autorità Competente territorialmente competente. La richiesta va presentata dal subentrante tramite il SUAP (art. 7, D.P.R. 59/2013).
La modifica non sostanziale (art. 6, D.P.R. 59/2013) è quella che non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente. Il gestore la comunica all’Autorità Competente tramite il SUAP. Se l’Autorità Competente non si esprime entro 60 giorni, il gestore può eseguire la modifica (silenzio-assenso procedimentale, art. 6, comma 1). Se, viceversa, l’Autorità Competente ritiene la modifica sostanziale, invita il gestore a presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 5.
Su CalabriaSUAP l’endoprocedimento dedicato è la «Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di AUA», da indirizzare all’Autorità Competente territorialmente competente (Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria).
La modifica sostanziale (art. 5, D.P.R. 59/2013) comporta l’avvio di un nuovo procedimento di rilascio dell’AUA, con le stesse modalità della domanda iniziale, da presentare al SUAP. Il D.P.R. 59/2013 non fornisce una definizione unitaria di modifica sostanziale applicabile a tutti i titoli: l’art. 6, comma 4, consente alle Regioni di definire ulteriori criteri di qualificazione, in assenza dei quali occorre fare riferimento alle definizioni previste dalle discipline settoriali di ciascun titolo coinvolto (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) e, in via residuale, a criteri generali (rilevanza degli effetti ambientali dell’intervento).
Sì. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 59/2013, l’istanza di rinnovo presentata nei termini proroga automaticamente l’efficacia dell’AUA vigente fino all’adozione del nuovo provvedimento. È quindi essenziale rispettare il termine dei 6 mesi antecedenti la scadenza per beneficiare di questa proroga di legge.
Almeno 6 mesi prima della scadenza dei 15 anni di validità (art. 5, D.P.R. 59/2013). Si consiglia di attivare un sistema interno di monitoraggio delle scadenze, poiché un rinnovo tardivo espone il gestore a operare senza titolo valido, con le connesse conseguenze sanzionatorie (si veda la sezione 8).
Il SUAP, sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente (Provincia o Città Metropolitana di Reggio Calabria). Il SUAP notifica l’esito al gestore e chiude la pratica sul portale CalabriaSUAP: da questo momento decorrono i 15 anni di validità.
L’istanza può essere archiviata, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga motivata dalla complessità della documentazione da produrre; in tal caso il termine resta sospeso per la durata della proroga.
Il modulo C1.01 (istanza generale riassuntiva) è sempre obbligatorio e riepiloga i dati del richiedente e i titoli richiesti. A questo si affiancano le schede specifiche: Scheda A (C1.02, scarichi idrici), Scheda B (C1.03, utilizzazione agronomica), Scheda C (C1.04, emissioni ordinarie art. 269), Scheda D (C1.05, emissioni in via generale art. 272), Scheda E (C1.06, impatto acustico), Scheda F (C1.07, fanghi di depurazione), Schede G1/G2 (C1.08/C1.09, rifiuti non pericolosi/pericolosi). Per ogni scheda il portale associa automaticamente il Soggetto Competente.
Il gestore presenta l’istanza unica al SUAP in modalità telematica tramite il portale CalabriaSUAP, utilizzando il modulo generale (C1.01) e le schede tecniche dei singoli endoprocedimenti coinvolti (C1.02-C1.09), secondo la modulistica unica adottata con DGR Calabria 296/2015 quale Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP). Il gestore deve essere costituito in forma d’impresa, con iscrizione attiva alla Camera di Commercio (o Unità Locale) al momento della presentazione.
È un titolo unico che racchiude in un solo provvedimento fino a nove autorizzazioni, comunicazioni e notifiche in materia ambientale altrimenti da richiedere separatamente. È stata introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in attuazione dell’art. 23 del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012), con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso: riceve l’istanza in modalità telematica, la trasmette all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, e infine rilascia il titolo al gestore sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente.
Si applica alle piccole e medie imprese (PMI, secondo la definizione del D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005) e, in generale, agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2013, l’AUA si applica anche alle grandi imprese quando l’impianto non rientra nell’AIA.
Sono esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013:
- gli impianti soggetti ad AIA (art. 29-bis D.Lgs. 152/2006) o a VIA con procedimento già comprensivo dei titoli ambientali;
- gli impianti con procedimento unico di settore che già ricomprende tutti i titoli ambientali (es. art. 208 D.Lgs. 152/2006 per impianti di smaltimento/recupero rifiuti, art. 12 D.Lgs. 387/2003 per impianti da fonti rinnovabili, art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la bonifica di siti contaminati);
- i soggetti pubblici o privati che operano in regime di esclusiva (es. gestione del Servizio Idrico Integrato, reti fognario-depurative).
Restano inoltre estranei al perimetro AUA i soggetti privi della natura giuridica di impresa (enti pubblici, condomini, privati cittadini, consorzi non imprenditoriali) e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli elencati all’art. 3, comma 1.
No. È obbligatoria quando occorre rilasciare, rinnovare o modificare almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013). È invece facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 3:
- quando l’attività è soggetta unicamente a una o più comunicazioni e/o autorizzazioni di carattere generale;
- quando scade un’autorizzazione generale e l’attività è soggetta anche ad altri titoli ancora validi: in questo caso l’AUA diventa obbligatoria solo al primo rinnovo che coinvolge tutti i titoli.
Un errore operativo frequente è imporre la richiesta di AUA anche quando la normativa la lascia facoltativa: va sempre verificato in concreto quali titoli sono coinvolti prima di orientare il gestore verso l’AUA.
L’AUA ha validità di 15 anni (art. 3, comma 6, D.P.R. 59/2013). Il termine decorre dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP, non dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente: sono due momenti distinti e vanno tenuti separati nella gestione della pratica.
L’art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013 elenca nove titoli:
a) autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II, Titolo IV, Parte III, D.Lgs. 152/2006);
b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica (art. 112 D.Lgs. 152/2006);
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006);
e) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, L. 447/1995);
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 99/1992);
g) comunicazioni/procedure semplificate in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006);
g-bis) autorizzazione alla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 26, D.Lgs. 101/2020);
g-ter) notifica di pratica che comporta detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 24, D.Lgs. 101/2020).
Le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023), correttivo al D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.
Sì, ciascun titolo conserva termini ordinari, autorità di riferimento e regime del silenzio-assenso propri della normativa di settore, pur confluendo nel procedimento unico AUA. È quindi necessario conoscere la disciplina di ogni singolo titolo per gestire correttamente la pratica, soprattutto ai fini del calcolo dei termini e della verifica dell’ammissibilità del silenzio-assenso.
Il SUAP è l’amministrazione procedente e l’unico punto di accesso per l’impresa: riceve l’istanza tramite il portale CalabriaSUAP, verifica la completezza formale, trasmette la pratica all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, indice la Conferenza di Servizi quando di propria competenza e rilascia il titolo finale.
Il SUAP non è un semplice tramite privo di poteri («nuncius»): secondo il Consiglio di Stato, esso svolge anche un compito di verifica della sussistenza di tutti gli assensi necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare sul piano urbanistico-edilizio, e un provvedimento unico dovrebbe essere intrinsecamente idoneo a consentire la realizzazione dell’intervento o l’esercizio dell’attività cui si riferisce.
In Calabria l’Autorità Competente è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi della L.R. Calabria 14/2015. L’AC istruisce la pratica nel merito e adotta il provvedimento di AUA, che il SUAP rilascia successivamente al gestore.
Il rilascio dell’AUA resta quindi di competenza dell’AC (Provincia/Città Metropolitana): il SUAP agisce come punto unico di contatto verso l’impresa, senza potere discrezionale proprio sul rilascio del titolo ambientale, fatta salva la verifica di cui al punto precedente.
Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in ragione della materia trattata, rilasciano atti di assenso, nulla osta, pareri o valutazioni tecniche necessari per l’istruttoria della domanda di AUA (art. 2, comma 1, lett. c, D.P.R. 59/2013). In Calabria comprendono, a seconda del titolo, i Comuni, la Regione (per talune materie trasferite ex L.R. 14/2015), ARPACAL e altri enti tecnici.
Il Soggetto Competente riceve l’attivazione del proprio endoprocedimento tramite il portale CalabriaSUAP, non direttamente dal gestore; conduce l’istruttoria tecnica; trasmette la determinazione motivata entro il termine previsto; e non può duplicare richieste di integrazione già acquisite da altre PA né aprire sub-procedimenti autonomi al di fuori della Conferenza di Servizi (principio di concentrazione).
In forza della L.R. Calabria 14/2015 e dei provvedimenti attuativi (tra cui la DGR 119/2021 per gli effluenti di allevamento), alcune competenze che a livello nazionale spetterebbero alla Provincia sono in Calabria esercitate dalla Regione: in particolare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria e in deroga, lett. c e d), l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura (lett. f) e, per gli effluenti di allevamento, la comunicazione preventiva ex art. 112 (lett. b-2). Va sempre verificata la ripartizione vigente al momento della pratica, poiché può essere oggetto di aggiornamento con provvedimenti regionali successivi.
Restano invece invariate rispetto allo standard nazionale le competenze comunali (scarichi in pubblica fognatura, acque di lavorazione, impatto acustico) e quelle su rifiuti e radiazioni ionizzanti.
Le sezioni “Modulistica”, “Documenti”, “Comunicazioni” e “Pagamenti” sono arricchite dalla presenza di pulsanti di colore rosso, con diverse funzioni, che consentono all’Operatore dell’ente terzo una gestione facilitata delle richieste di integrazione, completamento o conformazione della pratica.A seconda che si tratti di una richiesta di integrazione, completamento o conformazione della pratica da parte del richiedente/professionista, cliccando sull’omonimo tasto rosso, l’Operatore dell’Ente terzo sarà immediatamente dirottato nella sezione Comunicazioni, dove sono compilati automaticamente dal sistema alcuni dei campi obbligatori per l’inoltro di una nuova comunicazione: tipologia invio, causale invio, endoprocedimento, ufficio competente, data invio.L’Operatore dell’Ente terzo compila i restanti campi, obbligatori e/o facoltativi, specificando le proprie esigenze per le quali è necessario che si integri/conformi/completi la pratica sospendendo i termini e clicca sul tasto “Salva” per notificare il SUAP/SUE.Quando viene trasmessa la richiesta di integrazione/completamento/conformazione da parte dell’ET, lo stato della pratica varierà in “Richiesta integrazione/completamento/conformazione da Ente terzo”. Tra i dati generali della pratica, dell’informazione relativa la data di scadenza della stessa che, nel caso di una sessione di integrazione attiva, sarà contrassegnata dall’icona (una sveglia), indicativa del fatto che i termini procedimentali sono interrotti finché la documentazione non verrà integrata.Se l’operatore di Ente terzo non usa i bottoni rossi indicati precedentemente ed ovvia, ad esempio, mandand una pec allo sportello, il sistema informativo non potrà processare la richiesta di integrazione e di sospensione dei termini richiesta onde per cui i termini procedimentali continueranno a scorrere fino allo scattare automatico del silenzio assenso o diniego.
Una volta che l’istanza sismica assume lo stato VERIFICATA o FIRMATA, i dati della pratica SUAP vengono disabilitati in automatico e non è possibile apportarvi modifiche. Per modificare i dati di compilazione della pratica SUAP o la documentazione allegata, è necessario riportare l’istanza sismica in stato BOZZA, per esempio eliminando e riallegando un file o confermando i dati di uno dei soggetti.
Se si tratta di dati modificabili in quanto oggetto di eventuale variazione, come la residenza, il numero del documento di riconoscimento, i recapiti telefonici, è possibile aggiornare la propria anagrafica in autonomia, accedendo dal proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di gestione pratiche.
Per i dati immodificabili quali sesso, comune di nascita, codice fiscale, è necessario aprire una segnalazione su Assistenza e supporto tramite il form dedicato (https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto/richiesta-assistenza-e-supporto/).
Per annullare una pratica SUE/SUAP è necessario inviare una Comunicazione al SUAP comunale competente, dall’omonima sezione della pratica, specificando i motivi di tale richiesta nel campo “messaggio accompagnatorio comunicazione”. A seguito della presa d’atto da parte dello sportello comunale competente, lo stato della pratica SUE/SUAP potrà essere modificato dall’operatore comunale in stato “ARCHIVIATA”.
Si consiglia di inserire una segnalazione su Assistenza e supporto, indicando di voler essere ricontattati. Il servizio di assistenza chiamerà il prima possibile con ID chiamante “Sconosciuto”.
L’errore “invalidprojectwork” è generalmente causato da un problema di validazione dei dati inseriti nella sezione Opera progettuale>Effetti di sito dell’istanza sismica. In tal caso, è opportuno verificare i file .csv caricati nelle schede “Caratterizzazione sismica” e “Caratterizzazione geotecnica”: i dati inseriti negli stessi devono essere digitati nello stesso formato indicato nel modellino d’esempio (scaricabile dall’icona della graffetta presente nella sezione), con valori separati da punto e non da virgola, e devono rispettare il range di valori proposto dal sistema cliccando sul punto interrogativo.
L’errore potrebbe essere dovuto al formato del modello d’istanza sismica finale, in quanto potrebbe essere stato convertito in pdf/A, o al nome del file, modificato in fase di salvataggio.
Il pdf del modello di istanza, per essere correttamente caricato sul sistema, deve essere firmato obbligatoriamente in formato .p7m (formato CADES) e non in formato .pdf (formato PADES), impostazione scelta dal tecnico sottoscrittore in fase di apposizione della firma digitale mediante il proprio kit di firma digitale.
L’errore “documentExpirationDate” è riscontrato nella scheda anagrafica del soggetto presentante. È necessario accedere sul profilo utente, dal codice fiscale in alto a destra della pagina di compilazione della pratica, e aggiornare i dati relativi al documento di riconoscimento, in particolare la data di scadenza.
L’errore “attachmentstepnotcompleted” è dovuto al controllo di validazione della sezione Allegati dell’istanza sismica. In questi casi è opportuno verificare che in tale sezione non vi siano file con estensione errata o non compatibile con i formati ammessi. I tipici errori sono: nomefile..pdf (doppio punto prima dell’estensione pdf), nomefile .pdf (spazio tra il nome del file e l’estensione pdf), nomefile .p7m (spazio tra il nome del file e l’estensione p7m)
Qualora il nome del file o l’estensione del file siano corrette, si consiglia di eliminare l’ultimo allegato inserito e ricaricarlo.
L’errore “professionalregistersection” è riconducibile al mancato inserimento dei dati relativi alla sezione di appartenenza nei dati dell’albo professionale. In tal caso, è necessario compilare i dati obbligatori richiesti per l’albo professionale, disponibile se si fa un click sul proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di compilazione della pratica.
L’errore “taxcode” è dovuto ad un problema di identificazione dell’utente collegato al codice fiscale di uno dei soggetti collegati all’istanza sismica. Per la risoluzione di tale errore è necessario aprire una segnalazione ad Assistenza e supporto tramite il form dedicato (https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto/richiesta-assistenza-e-supporto/).
L’errore riscontrato in fase di validazione è riconducibile ad una errata compilazione dell’anagrafica di uno dei soggetti collegati all’istanza. È consigliabile, quindi, procedere a modificare alcuni dati della propria anagrafica, disponibile se si fa un click sul proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di compilazione della pratica.
Nella descrizione dell’errore, il numero corrisponde al soggetto: 1=committente, 2=appaltatore, 3=altri soggetti, 4=progettista strutturale, 5=geologo, 6=direttore lavori, 7=collaudatore.
Per l’errore “email”, è necessario assicurarsi che l’indirizzo mail associato al soggetto n sia corretto, valido e non contenga caratteri speciali (es. ç,&,$,/,!,|, +,>) o accentati (es. ò,à,è,ì). Inoltre, l’indirizzo PEC di ciascun professionista deve essere un dato univoco e non può essere replicato nelle schede anagrafiche degli altri soggetti coinvolti nel progetto strutturale.
Per l’errore “telephonenumber”, è consigliato verificare che il numero di telefono associato al soggetto n non contenga caratteri speciali (es. ç,&,$,/,!,|, +,>) o spazi tra le cifre e il dato deve essere solo numerico.
Se il fascicolo sismica è in stato BOZZA e l’istanza è in stato “TRASMESSA AL SUE/SUAP” o “IN CARICO AL SUAP”, significa che lo sportello non ha ancora provveduto alla verifica formale della pratica per il successivo inoltro al Servizio di Vigilanza sismica. Finché lo stato del fascicolo sarà “BOZZA”, infatti, il Servizio tecnico regionale non potrà visualizzare il progetto strutturale sulla piattaforma SISMI.CA e non sarà possibile, per il tecnico incaricato, depositare istanze secondarie (es. Comunicazione di inizio lavori, etc.). È necessario, perciò, che l’operatore di sportello comunale attivi, mediante il sistema informatico, la richiesta di verifica al Servizio tecnico regionale per il procedimento sismica (tra quelli disponibili) coerente con la tipologia di istanza sismica. A seguito di questa operazione, lo stato del fascicolo diventerà “APERTO” per le istanze in autorizzazione o “DEPOSITATO” per le istanze a deposito, sintomo del fatto che l’istanza è sulla scrivania del Servizio di Vigilanza tecnica.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario già trasmesso a SUAP/SISMI.CA precedentemente al 01/12/2021, devono essere trasmesse come nuovi progetti edilizi, avendo cura di specificare, testualmente, nell’oggetto della pratica SUAP (sezione 3 “Dati generali”) e nella descrizione dell’intervento strutturale (sezione 9 “Istanza SISMICA”), che trattasi di Varianti del fascicolo originario. Si dovranno, quindi, riportare testualmente gli estremi del fascicolo originario SENZA utilizzare la funzionalità informatica disponibile nel sw di “collegamento funzionale” all’istanza originaria (usare solo una descrizione testuale). Es., se si deve trasmettere una variante di un intervento di minore rilevanza, si dovrà selezionare la voce “Intervento di minore rilevanza: deposito opera” e, nell’oggetto della pratica SUAP ed istanza sismica, specificare che si tratta di una variante, riportando gli estremi dell’istanza di cui si vuole operare in variante.
Le varianti dovranno contenere la stessa data di comunicazione di inizio dei lavori inserita nella pratica del progetto originario. Inoltre, in fase di ultimazione dei lavori, le due pratiche d progetto originario e di variante dovranno essere completate contestualmente con la relazione di struttura ultimata e l’eventuale relazione di collaudo.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario e riferibili a progetti trasmessi a SUAP/SISMI.CA successivamente al 01/12/2021, invece, devono essere inviate come specificato nel vademecum “Vademecum: la gestione delle pratiche Sblocca cantieri” presente nella sezione https://www.calabriasuap.it/manuali-e-vademecum/manuali-e-vademecum-suap/cittadino-impresa-professionista/ del portale www.calabriasuap.it. Es. nel caso di opere di minore rilevanza, selezionando direttamente la voce “Intervento di minore rilevanza: proposta di variante” e selezionando, nel menù a comparsa, uno tra i fascicoli proposti.
Per la gestione delle integrazioni/completamento/conformazione delle pratiche SUAP, l’utente dovrà gestire l’apposita documentazione integrativa/sostitutiva direttamente nelle sezioni della pratica chiamate “Modulistica” e “Documenti allegati” a seguito di sollecitazione da parte dello sportellista SUAP.
L’Operatore di Sportello SUAP, qualora ritenga opportuna una integrazione o completamento della pratica, infatti, consentirà (tramite una specifica funzionalità presente sul sistema) l’apertura di una “sessione” di completamento/integrazione/conformazione ed il richiedente avrà, quindi, la possibilità di inserire direttamente la documentazione richiesta nelle apposite sezioni della pratica “Modulistica” e “Documenti allegati“, laddove è già presente la documentazione originariamente presentata con la prima trasmissione della pratica.
Si evidenzia che affinché il SUAP possa ricevere le integrazioni documentali inserite a sistema, è necessario che il richiedente concluda l’iter di trasmissione dei documenti/moduli integrati, trasmettendo anche il modello di riepilogo integrazioni sottoscritto digitalmente proposto ex novo dal sistema e presente nella sezione “Riepilogo integrazioni” e poi cliccare su “Invia al SUAP“.
Senza questa ultima operazione di conferma, le operazioni di integrazione non si concludono e lo sportello SUAP non riceverà le integrazioni documentali inserite.
Il modello di istanza da allegare ai fini della trasmissione di una istanza sismica deve essere firmato da tutti i professionisti coinvolti nell’istanza specifica. Nello specifico, per non incappare nell’errore, è necessario che il file contenga tante firme digitali (esclusivamente con estensione p7m) quanti sono i soggetti coinvolti nell’istanza.
ID 3
È obbligatoria la presentazione di 2 pratiche SUAP per gli interventi di minore rilevanza sismica?
La presentazione di due pratiche SUAP (parte architettonica e parte strutturale) per gli interventi strutturali soggetti a Deposito (ed utilizzabile solo in presenza di procedure che non prevedono l’Autorizzazione SISMICA) è stata prevista per i casi in cui la presentazione del progetto strutturale, con i relativi calcoli presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), possa essere effettuata prima dell’inizio dei lavori in coerenza con l’art.94 del DPR 380/01.
Laddove i progettisti ritengano, invece, di voler presentare contestualmente un’unica pratica contenente anche la parte strutturale del progetto soggetta a Deposito, il sistema informativo SUAP consente la presentazione della pratica con l’istanza sismica senza alcun vincolo specifico. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile nella documentazione da allegare all’istanza, riporta in
fatti l’opzione di scelta fra le due disponibili. L’unica accortezza che bisogna avere è che, qualora il professionista decidesse di optare per una trasmissione contestuale alla prima pratica, la dichiarazione di assoggettabilità data nella Sezione 5 del SUAP deve essere sempre coerente con quella della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Viceversa, in caso di rilascio di autorizzazione sismica, in aderenza anche a quanto disposto dal TAR Calabria con sentenza n.202/2018 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presentazione contestuale di tutta la documentazione, ivi compreso l’endoprocedimento sismica.
ID 2
Per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ognuna in una pratica SUAP. Già in precedenza, sulla piattaforma SISMI.CA, per interventi collegati andavano presentate istanze diverse che, adesso, vanno incluse ognuna in una pratica SUAP.
Per collegare le istanze, è necessario TRASMETTERE la prima pratica SUAP con la prima istanza sismica: dopo la trasmissione della prima, sarà possibile inserire la seconda pratica SUAP con la seconda istanza: andrà indicato nella prima pagina della sezione relativa all’istanza sismica che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata e nel menù a discesa il sistema consentirà di scegliere a quale istanza collegarla.
TRASMESSA la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche.
Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi al permesso di costruire in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori si scriverà nell’oggetto che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi.
Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica presentata.
ID 1
Dopo la trasmissione della pratica con istanza sismica collegata al SUAP di riferimento, il funzionario comunale del SUAP dovrà attivare – tramite la funzionalità presente sul portale e previa valutazione istruttoria della pratica – la possibilità di visualizzare l’intera pratica e l’istanza sismica per il Settore tecnico regionale competente. Dopo l’attivazione della verifica l’istanza passerà nello stato “Accettata” ed il fascicolo sarà “Aperto”. Quando il fascicolo sarà assegnato al funzionario del Settore tecnico regionale individuato dal Dirigente dello stesso settore, l’istanza passerà in stato “Assegnata” ed il fascicolo in stato “Istruttoria”. Si consiglia di contattare il SUAP di riferimento per conoscere le motivazioni della permanenza della pratica presso il SUAP.
ID 4
Gli interventi privi di rilevanza non richiedono la compilazione della sezione ISTANZA SISMICA, ma esclusivamente delle sezioni generali della pratica SUAP. Per le istanze prive di rilevanza non è stabilito un contenuto minimo del progetto strutturale: dovrà essere allegato quanto ritenuto necessario dal professionista per illustrare l’intervento da realizzare. L’ufficio SUAP comunale una volta istruita la pratica renderà disponibile la stessa ai funzionari del Settore tecnico regionale, in base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
L’attestazione dell’avvenuto deposito è costituita dalla ricevuta automatica, che contiene il protocollo regionale, rilasciata dal portale CalabriaSUE dopo la trasmissione della pratica al SUAP comunale di riferimento.
ID 6
Per l’inserimento della variante in corso d’opera è necessario presentare una nuova pratica SUAP che riporti nell’oggetto che si tratta di una variante di un intervento già assentito di cui bisogna riportare gli estremi di approvazione.
Nella sezione DICHIARAZIONI è necessario selezionare SÌ sull’endoprocedimento “Variante di Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza”, selezionando di seguito il fascicolo per il quale deve essere presentata la variante.
Bisognerà inserire nella sezione ISTANZA SISMICA la documentazione relativa all’intervento di variante, compilando la sezione con le modalità già note e concludere, una volta inoltrata l’istanza, con la trasmissione della nuova pratica al SUAP.
Il SUAP dovrà attivare l’endoprocedimento di VARIANTE per consentire la visualizzazione della stessa al settore tecnico regionale competente.
ID 12
I professionisti possono trasmettere le istanze secondarie per gli interventi che hanno trasmesso sulla piattaforma SISMI.CA prima della pubblicazione di CalabriaSUAP interoperabile con SISMICA, registrandosi sul portale e facendo attenzione ad inserire gli estremi dell’albo professionale di appartenenza nella sezione anagrafica. Una volta registrati i professionisti avranno a disposizione nell’area personale riservata del portale una sezione denominata GESTIONE SISMICA, da cui è possibile accedere a tutti i fascicoli collegati alla propria anagrafica. Selezionato il fascicolo di interesse l’istanza secondaria può essere compilata cliccando sul pulsante CREA NUOVA ISTANZA. In questo caso il sistema proporrà tutte le istanze secondarie che possono essere trasmesse in relazione allo stato del fascicolo e delle istanze in esso contenuto, sulla base delle condizioni già note ai professionisti ed utilizzate sulla precedente piattaforma SISMI.CA.
ID 13
Nei casi in cui viene restituito il messaggio “Servizio sismica non disponibile” per delle istanze sismica in fase di compilazione, laddove non sia possibile ricompilare l’istanza, è necessario richiedere l’intervento dell’assistenza tecnica per sbloccare la bozza dell’istanza che è rimasta sospesa. Sarà sufficiente inserire la segnalazione dell’errore nella sezione https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto indicando il nominativo del professionista che sta compilando l’istanza ed allegare una schermata dell’errore riscontato.
ID 14
Tenuto conto che il sistema SUAP consente di trasmettere un’istanza di autorizzazione sismica o di deposito solo come parte integrante di una pratica edilizia generale (per come previsto dalla normativa), nel caso descritto è necessario presentare una nuova pratica SUAP ai fini della trasmissione della richiesta di autorizzazione sismica o di deposito.
Questa nuova pratica potrà recare nell’oggetto il chiaro riferimento alla pratica già presentata, specificando che la nuova viene trasmessa per la richiesta di autorizzazione sismica.
Nel caso dei moduli e documenti richiesti obbligatoriamente dal portale, è possibile inserire una dichiarazione firmata digitalmente in cui viene esplicitato che il progetto principale è già stato presentato, indicando la data di presentazione.
Una volta trasmessa la pratica il SUAP dovrà procedere inoltrando la verifica al Settore tecnico regionale competente, in modo da poter completare l’iter avviato con quanto presentato prima della messa in esercizio dell’aggiornamento portale CalabriaSUAP interoperabile con SISMICA.
Lo stesso iter potrà essere utilizzato nel caso di progetti trasmessi in modalità cartacea o trasmessi utilizzando la PEC o altri sistemi informatici precedentemente messi a disposizione dal Comune di riferimento.
ID 15