Orario estivo dell’Assistenza CalabriaSUAP (Help Desk)
Si comunica che dal 10 al 31 agosto, il servizio di assistenza telefonica dell’Help Desk – raggiungibile al numero 0961/1913770– sarà attivo nella sola fascia oraria dalle ore 9:00 alle 13:00.
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È un titolo unico che racchiude in un solo provvedimento fino a nove autorizzazioni, comunicazioni e notifiche in materia ambientale altrimenti da richiedere separatamente. È stata introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in attuazione dell’art. 23 del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012), con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso: riceve l’istanza in modalità telematica, la trasmette all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, e infine rilascia il titolo al gestore sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente.
Si applica alle piccole e medie imprese (PMI, secondo la definizione del D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005) e, in generale, agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2013, l’AUA si applica anche alle grandi imprese quando l’impianto non rientra nell’AIA.
Sono esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013:
- gli impianti soggetti ad AIA (art. 29-bis D.Lgs. 152/2006) o a VIA con procedimento già comprensivo dei titoli ambientali;
- gli impianti con procedimento unico di settore che già ricomprende tutti i titoli ambientali (es. art. 208 D.Lgs. 152/2006 per impianti di smaltimento/recupero rifiuti, art. 12 D.Lgs. 387/2003 per impianti da fonti rinnovabili, art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la bonifica di siti contaminati);
- i soggetti pubblici o privati che operano in regime di esclusiva (es. gestione del Servizio Idrico Integrato, reti fognario-depurative).
Restano inoltre estranei al perimetro AUA i soggetti privi della natura giuridica di impresa (enti pubblici, condomini, privati cittadini, consorzi non imprenditoriali) e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli elencati all’art. 3, comma 1.
No. È obbligatoria quando occorre rilasciare, rinnovare o modificare almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013). È invece facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 3:
- quando l’attività è soggetta unicamente a una o più comunicazioni e/o autorizzazioni di carattere generale;
- quando scade un’autorizzazione generale e l’attività è soggetta anche ad altri titoli ancora validi: in questo caso l’AUA diventa obbligatoria solo al primo rinnovo che coinvolge tutti i titoli.
Un errore operativo frequente è imporre la richiesta di AUA anche quando la normativa la lascia facoltativa: va sempre verificato in concreto quali titoli sono coinvolti prima di orientare il gestore verso l’AUA.
L’AUA ha validità di 15 anni (art. 3, comma 6, D.P.R. 59/2013). Il termine decorre dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP, non dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente: sono due momenti distinti e vanno tenuti separati nella gestione della pratica.
L’art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013 elenca nove titoli:
- a) autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II, Titolo IV, Parte III, D.Lgs. 152/2006);
- b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica (art. 112 D.Lgs. 152/2006);
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006);
- e) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, L. 447/1995);
- f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 99/1992);
- g) comunicazioni/procedure semplificate in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006);
g-bis) autorizzazione alla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 26, D.Lgs. 101/2020);
g-ter) notifica di pratica che comporta detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 24, D.Lgs. 101/2020).
Le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023), correttivo al D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.
Sì, ciascun titolo conserva termini ordinari, autorità di riferimento e regime del silenzio-assenso propri della normativa di settore, pur confluendo nel procedimento unico AUA. È quindi necessario conoscere la disciplina di ogni singolo titolo per gestire correttamente la pratica, soprattutto ai fini del calcolo dei termini e della verifica dell’ammissibilità del silenzio-assenso.
Il SUAP è l’amministrazione procedente e l’unico punto di accesso per l’impresa: riceve l’istanza tramite il portale CalabriaSUAP, verifica la completezza formale, trasmette la pratica all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, indice la Conferenza di Servizi quando di propria competenza e rilascia il titolo finale.
Il SUAP non è un semplice tramite privo di poteri («nuncius»): secondo il Consiglio di Stato, esso svolge anche un compito di verifica della sussistenza di tutti gli assensi necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare sul piano urbanistico-edilizio, e un provvedimento unico dovrebbe essere intrinsecamente idoneo a consentire la realizzazione dell’intervento o l’esercizio dell’attività cui si riferisce.
| ⚖ Giurisprudenza e prassi
Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 novembre 2025, n. 8639: il SUAP, anche rispetto alle attività oggetto di AUA, non è un mero nuncius della volontà dell’ente titolare del provvedimento ambientale, ma verifica la sussistenza di tutti gli assensi necessari, incluso il profilo urbanistico-edilizio. |
In Calabria l’Autorità Competente è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi della L.R. Calabria 14/2015. L’AC istruisce la pratica nel merito e adotta il provvedimento di AUA, che il SUAP rilascia successivamente al gestore.
Il rilascio dell’AUA resta quindi di competenza dell’AC (Provincia/Città Metropolitana): il SUAP agisce come punto unico di contatto verso l’impresa, senza potere discrezionale proprio sul rilascio del titolo ambientale, fatta salva la verifica di cui al punto precedente.
| ⚖ Giurisprudenza e prassi
Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2025, n. 7291: il rilascio dell’AUA è di competenza della Provincia/Città Metropolitana, mentre il Comune (o il SUAP) agisce quale punto unico di contatto cui l’impresa si rivolge, senza potere discrezionale di rilascio del titolo. |
Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in ragione della materia trattata, rilasciano atti di assenso, nulla osta, pareri o valutazioni tecniche necessari per l’istruttoria della domanda di AUA (art. 2, comma 1, lett. c, D.P.R. 59/2013). In Calabria comprendono, a seconda del titolo, i Comuni, la Regione (per talune materie trasferite ex L.R. 14/2015), ARPACAL e altri enti tecnici.
Il Soggetto Competente riceve l’attivazione del proprio endoprocedimento tramite il portale CalabriaSUAP, non direttamente dal gestore; conduce l’istruttoria tecnica; trasmette la determinazione motivata entro il termine previsto; e non può duplicare richieste di integrazione già acquisite da altre PA né aprire sub-procedimenti autonomi al di fuori della Conferenza di Servizi (principio di concentrazione).
In forza della L.R. Calabria 14/2015 e dei provvedimenti attuativi (tra cui la DGR 119/2021 per gli effluenti di allevamento), alcune competenze che a livello nazionale spetterebbero alla Provincia sono in Calabria esercitate dalla Regione: in particolare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria e in deroga, lett. c e d), l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura (lett. f) e, per gli effluenti di allevamento, la comunicazione preventiva ex art. 112 (lett. b-2). Va sempre verificata la ripartizione vigente al momento della pratica, poiché può essere oggetto di aggiornamento con provvedimenti regionali successivi.
Restano invece invariate rispetto allo standard nazionale le competenze comunali (scarichi in pubblica fognatura, acque di lavorazione, impatto acustico) e quelle su rifiuti e radiazioni ionizzanti.