Orario estivo dell’Assistenza CalabriaSUAP (Help Desk)
Si comunica che dal 10 al 31 agosto, il servizio di assistenza telefonica dell’Help Desk – raggiungibile al numero 0961/1913770– sarà attivo nella sola fascia oraria dalle ore 9:00 alle 13:00.
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aggiornati al 31/07/2026
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È un titolo unico che racchiude in un solo provvedimento fino a nove autorizzazioni, comunicazioni e notifiche in materia ambientale altrimenti da richiedere separatamente. È stata introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in attuazione dell’art. 23 del D.L. 5/2012 (conv. L. 35/2012), con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso: riceve l’istanza in modalità telematica, la trasmette all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, e infine rilascia il titolo al gestore sulla base del provvedimento adottato dall’Autorità Competente.
Si applica alle piccole e medie imprese (PMI, secondo la definizione del D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005) e, in generale, agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2013, l’AUA si applica anche alle grandi imprese quando l’impianto non rientra nell’AIA.
Sono esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 59/2013:
- gli impianti soggetti ad AIA (art. 29-bis D.Lgs. 152/2006) o a VIA con procedimento già comprensivo dei titoli ambientali;
- gli impianti con procedimento unico di settore che già ricomprende tutti i titoli ambientali (es. art. 208 D.Lgs. 152/2006 per impianti di smaltimento/recupero rifiuti, art. 12 D.Lgs. 387/2003 per impianti da fonti rinnovabili, art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la bonifica di siti contaminati);
- i soggetti pubblici o privati che operano in regime di esclusiva (es. gestione del Servizio Idrico Integrato, reti fognario-depurative).
Restano inoltre estranei al perimetro AUA i soggetti privi della natura giuridica di impresa (enti pubblici, condomini, privati cittadini, consorzi non imprenditoriali) e gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli elencati all’art. 3, comma 1.
No. È obbligatoria quando occorre rilasciare, rinnovare o modificare almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013). È invece facoltativa nei casi previsti dall’art. 3, comma 3:
- quando l’attività è soggetta unicamente a una o più comunicazioni e/o autorizzazioni di carattere generale;
- quando scade un’autorizzazione generale e l’attività è soggetta anche ad altri titoli ancora validi: in questo caso l’AUA diventa obbligatoria solo al primo rinnovo che coinvolge tutti i titoli.
Un errore operativo frequente è imporre la richiesta di AUA anche quando la normativa la lascia facoltativa: va sempre verificato in concreto quali titoli sono coinvolti prima di orientare il gestore verso l’AUA.
L’AUA ha validità di 15 anni (art. 3, comma 6, D.P.R. 59/2013). Il termine decorre dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP, non dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Autorità Competente: sono due momenti distinti e vanno tenuti separati nella gestione della pratica.
L’art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013 elenca nove titoli:
- a) autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II, Titolo IV, Parte III, D.Lgs. 152/2006);
- b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica (art. 112 D.Lgs. 152/2006);
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006);
- e) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, L. 447/1995);
- f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 99/1992);
- g) comunicazioni/procedure semplificate in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006);
g-bis) autorizzazione alla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 26, D.Lgs. 101/2020);
g-ter) notifica di pratica che comporta detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 24, D.Lgs. 101/2020).
Le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023), correttivo al D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione.
Sì, ciascun titolo conserva termini ordinari, autorità di riferimento e regime del silenzio-assenso propri della normativa di settore, pur confluendo nel procedimento unico AUA. È quindi necessario conoscere la disciplina di ogni singolo titolo per gestire correttamente la pratica, soprattutto ai fini del calcolo dei termini e della verifica dell’ammissibilità del silenzio-assenso.
Il SUAP è l’amministrazione procedente e l’unico punto di accesso per l’impresa: riceve l’istanza tramite il portale CalabriaSUAP, verifica la completezza formale, trasmette la pratica all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti, indice la Conferenza di Servizi quando di propria competenza e rilascia il titolo finale.
Il SUAP non è un semplice tramite privo di poteri («nuncius»): secondo il Consiglio di Stato, esso svolge anche un compito di verifica della sussistenza di tutti gli assensi necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare sul piano urbanistico-edilizio, e un provvedimento unico dovrebbe essere intrinsecamente idoneo a consentire la realizzazione dell’intervento o l’esercizio dell’attività cui si riferisce.
| ⚖ Giurisprudenza e prassi
Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 novembre 2025, n. 8639: il SUAP, anche rispetto alle attività oggetto di AUA, non è un mero nuncius della volontà dell’ente titolare del provvedimento ambientale, ma verifica la sussistenza di tutti gli assensi necessari, incluso il profilo urbanistico-edilizio. |
In Calabria l’Autorità Competente è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi della L.R. Calabria 14/2015. L’AC istruisce la pratica nel merito e adotta il provvedimento di AUA, che il SUAP rilascia successivamente al gestore.
Il rilascio dell’AUA resta quindi di competenza dell’AC (Provincia/Città Metropolitana): il SUAP agisce come punto unico di contatto verso l’impresa, senza potere discrezionale proprio sul rilascio del titolo ambientale, fatta salva la verifica di cui al punto precedente.
| ⚖ Giurisprudenza e prassi
Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2025, n. 7291: il rilascio dell’AUA è di competenza della Provincia/Città Metropolitana, mentre il Comune (o il SUAP) agisce quale punto unico di contatto cui l’impresa si rivolge, senza potere discrezionale di rilascio del titolo. |
Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in ragione della materia trattata, rilasciano atti di assenso, nulla osta, pareri o valutazioni tecniche necessari per l’istruttoria della domanda di AUA (art. 2, comma 1, lett. c, D.P.R. 59/2013). In Calabria comprendono, a seconda del titolo, i Comuni, la Regione (per talune materie trasferite ex L.R. 14/2015), ARPACAL e altri enti tecnici.
Il Soggetto Competente riceve l’attivazione del proprio endoprocedimento tramite il portale CalabriaSUAP, non direttamente dal gestore; conduce l’istruttoria tecnica; trasmette la determinazione motivata entro il termine previsto; e non può duplicare richieste di integrazione già acquisite da altre PA né aprire sub-procedimenti autonomi al di fuori della Conferenza di Servizi (principio di concentrazione).
In forza della L.R. Calabria 14/2015 e dei provvedimenti attuativi (tra cui la DGR 119/2021 per gli effluenti di allevamento), alcune competenze che a livello nazionale spetterebbero alla Provincia sono in Calabria esercitate dalla Regione: in particolare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinaria e in deroga, lett. c e d), l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura (lett. f) e, per gli effluenti di allevamento, la comunicazione preventiva ex art. 112 (lett. b-2). Va sempre verificata la ripartizione vigente al momento della pratica, poiché può essere oggetto di aggiornamento con provvedimenti regionali successivi.
Restano invece invariate rispetto allo standard nazionale le competenze comunali (scarichi in pubblica fognatura, acque di lavorazione, impatto acustico) e quelle su rifiuti e radiazioni ionizzanti.
La nuova versione del sw pubblicata il 5 marzo 2025 consente al sistema di comunicare al REA della CCIAA anche le sospensioni dei termini dei procedimenti che intervengono a seguito dell’apertura di una sessione di completamento o integrazione o conformazione della pratica.
Per consentire l’aggiornamento dello stato REA, a seguito della chiusura della sessione di completamento o integrazione o conformazione della pratica, è necessario che l’Operatore di sportello, una volta inseriti gli estremi di protocollazione della sessione, rigeneri la ricevuta della pratica dalla sezione omonima “Ricevuta pratica” del portale cliccando sul tasto “Genera e trasmetti”. In questo modo la ricevuta della pratica verrà rigenerata e trasmessa automaticamente dal sistema all’azienda ed al procuratore (se presente) e lo stato REA verrà aggiornato a quello di istruttoria.
Per conoscere tutte le novità introdotte con la nuova versione del software, è possibile consultare la sezione “Manuali e Vademecum”, dove sono disponibili i vademecum operativi per accompagnare gli utenti (operatori di sportello e operatori delle amministrazioni terze) nell’uso delle nuove funzionalità:
Altresì, nella sezione “Webinar”, sono disponibili i corrispondenti webinar formativi:
L’operatore Ente terzo esprime l’esito delle proprie verifiche di competenza attraverso la sezione “Verifiche”.selezionando l’endoprocedimento per cui è richiesta la verifica (uno stesso ente può essere titolare di più endoprocedimenti all’interno di una stessa pratica) cliccando nella casella posta sotto la colonna ‘seleziona’, si scegie nel menù a tendina l’esito di nostro interesse e si allega il file con la motivazione della propria valutazione. Si clicca, infine, sul pulsante ‘salva’ posto a fondo pagina.Dopo aver inviato l’esito, il sistema pone una busta colorata in corrispondenza dell’endoprocedimento visionato. La busta avrà colore verde se l’esito espresso è favorevole, arancione se è favorevole con prescrizioni e rosso se è negativo.Qualora l’Ente terzo esprima il proprio parere attraverso “Comunicazioni“, invece, il sistema non sarà in grado di comprendere che l’esito sia stato espresso e la richiesta di parere tracciata a sistema nella sezione “Verifiche” risulterà sempre nello stato “non esitato”. Ciò ha influenza anche sull’eventuale scattare del silenzio assenso/diniego qualora, su quel procedimento, sia attiva la funzionalità di silenzio assenso automatico.
Le sezioni “Modulistica”, “Documenti”, “Comunicazioni” e “Pagamenti” sono arricchite dalla presenza di pulsanti di colore rosso, con diverse funzioni, che consentono all’Operatore dell’ente terzo una gestione facilitata delle richieste di integrazione, completamento o conformazione della pratica.A seconda che si tratti di una richiesta di integrazione, completamento o conformazione della pratica da parte del richiedente/professionista, cliccando sull’omonimo tasto rosso, l’Operatore dell’Ente terzo sarà immediatamente dirottato nella sezione Comunicazioni, dove sono compilati automaticamente dal sistema alcuni dei campi obbligatori per l’inoltro di una nuova comunicazione: tipologia invio, causale invio, endoprocedimento, ufficio competente, data invio.L’Operatore dell’Ente terzo compila i restanti campi, obbligatori e/o facoltativi, specificando le proprie esigenze per le quali è necessario che si integri/conformi/completi la pratica sospendendo i termini e clicca sul tasto “Salva” per notificare il SUAP/SUE.Quando viene trasmessa la richiesta di integrazione/completamento/conformazione da parte dell’ET, lo stato della pratica varierà in “Richiesta integrazione/completamento/conformazione da Ente terzo”. Tra i dati generali della pratica, dell’informazione relativa la data di scadenza della stessa che, nel caso di una sessione di integrazione attiva, sarà contrassegnata dall’icona (una sveglia), indicativa del fatto che i termini procedimentali sono interrotti finché la documentazione non verrà integrata.Se l’operatore di Ente terzo non usa i bottoni rossi indicati precedentemente ed ovvia, ad esempio, mandand una pec allo sportello, il sistema informativo non potrà processare la richiesta di integrazione e di sospensione dei termini richiesta onde per cui i termini procedimentali continueranno a scorrere fino allo scattare automatico del silenzio assenso o diniego.
L’operatore dell’Ente terzo può accedere ala sezione “Pratiche in scadenza”, sempre a sinistra della homepage, dove è proposto l’elenco delle pratiche la cui relativa richiesta di verifica, trasmessa da parte dello Sportello comunale, sta per andare nello stato “Assentito”/”Silenzio diniego”.Nel dettaglio, l’operatore ET, cliccando su “Pratiche in scadenza”, visualizzerà le pratiche in ordine di data di scadenza, a partire dalla più vicina alla data di scadenza; per ognuna di esse è indicata la data in cui scatta il silenzio assenso/diniego e il numero dei giorni rimanenti per l’istruttoria (mostrando un colore rosso per le istanze che scadono in meno di 7 giorni, un colore arancione per le istanze che scadono tra 7 e 15 giorni e un colore verde per le istanze che scadono tra più di 15 giorni).La sezione “Pratiche in scadenza” propone, inoltre, dei filtri di ricerca per tipo di procedimento di cui si è competenti, per numero di pratica, per numero di giorni rimanenti al silenzio assenso/diniego, distinte per giorni rimanenti, per tipologia di scadenza per silenzio assenso o silenzio diniego.Nel caso in cui i termini procedimentali scadono di sabato o in un giorno festivo, i termini per l’espressione del parere vengono prorogati al primo giorno utile non festivo. Inoltre, il calcolo dei termini tiene conto di eventuali sospensioni nel caso di richieste di integrazione da parte dell’Ente competente e il conteggio riprende dal momento della ricezione dei documenti integrativi allo sportello.
La funzionalità per notificare l’avvenuto completamento/integrazione della pratica è stato modificata con la nuova versione del sistema.
Il riquadro con l’elenco degli Enti coinvolti nella pratica – che viene utilizzato per notificare, per competenza o per conoscenza, l’avvenuto inserimento della documentazione integrativa o a completamento – adesso compare nella sezione “Comunicazioni” e non più in “Verifiche” ed è visibile soltanto a seguito della chiusura di una sessione di integrazione/completamento da parte dell’azienda, quando la sessione sia stata attivata dall’operatore di sportello a seguito di una richiesta di integrazione/completamento da parte di uno degli Enti terzi coinvolti nella pratica.
Per conoscere ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione “Manuali e Vademecum”, dove sono disponibili i vademecum operativi per accompagnare gli utenti (operatori di sportello e operatori delle amministrazioni terze) nell’uso delle nuove funzionalità:
Altresì, nella sezione “Webinar”, sono disponibili i corrispondenti webinar formativi:
Per modificare lo stato della pratica, qualora non sia possibile sceglierlo tra quelli disponibili nel menù a tendina presente nella scheda Dati generali, devo inoltrare una richiesta all’assistenza tecnica.
Il caso tipico è quello, ad. esempio, nel quale lo stato della pratica non è coerente per l’inserimento del Provvedimento Finale (stato In istruttoria). E’ necessario quindi aprire una segnalazione su Assistenza e supporto, tramite il form dedicato (https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto/richiesta-assistenza-e-supporto/), indicando il numero della pratica e specificando che lo stato della pratica deve essere modificato “InIstruttoria”.
Per conoscere tutti i nomi dei diversi stati che può assumere la pratica e quale è la prossima azione che ci si aspetta debba essere compiuta sulla pratica per il proseguo dell’iter, è possibile consultare la sezione “Manuali e Vademecum”, dove sono disponibili i vademecum operativi per accompagnare gli utenti (operatori di sportello e operatori delle amministrazioni terze) nell’uso delle nuove funzionalità:
Altresì, nella sezione “Webinar”, sono disponibili i corrispondenti webinar formativi:
La nuova versione del sw pubblicata il 5 marzo 2025 introduce alcuni cambiamenti sugli stati delle pratiche che consentono di avere, immediatamente, un quadro generale sulla situazione delle stesse e sulle attività amministrative da compiere da parte dell’Operatore.
I nuovi nomi evocano una azione che ci si aspetta venga compiuta o è stata compiuta sulla pratica da parte di un soggetto. Ad esempio, lo stato “Richiesta integrazione da ente terzo” evoca il fatto che l’Ente terzo abbia richiesto allo Sportello di inoltrare all’impresa (c.d. Istante della pratica) la produzione di un atto integrativo alla pratica.
Per conoscere tutti i nomi dei diversi stati che può assumere la pratica e quale è la prossima azione che ci si aspetta debba essere compiuta sulla pratica per il proseguo dell’iter, è possibile consultare la sezione “Manuali e Vademecum”, dove sono disponibili i vademecum operativi per accompagnare gli utenti (operatori di sportello e operatori delle amministrazioni terze) nell’uso delle nuove funzionalità:
Altresì, nella sezione “Webinar”, sono disponibili i corrispondenti webinar formativi:
Se l’aggiornamento della configurazione della pec non da un esito positivo, ovvero il sistema CalabriaSUAP/CalabriaSUE rileva errori nell’inoltro delle PEC, la segnalazione di anomalia potrebbe dipendere da una particolare impostazione della casella di posta elettronica certificata che si possiede, ovvero potrebbe essere stata attivata, da parte di qualche soggetto, l’autenticazione a due fattori (ovvero si rende necessario, per l’inoltro della PEC, oltre che l’inserimento della password di accesso alla casella pec anche l’autorizzazione espressa all’invio della singola notifica tramite processo di autorizzazione attuato per mezzo di un dispositivo mobile).
I sistemi CalabriaSUAP e CalabriaSUE non suppportano tale funzionalità perciò è necessario disabilitare tale impostazione sulla propria casella di posta pec.
Per disattivare tale funzionalità, è necessario accedere alle impostazioni della casella pec sul sito WEB del Provider che vi fornisce la PEC (solitamente si trova nel menù “Sicurezza e password”) e disabilitare l’opzione della “Verifica in due passaggi” qualora essa sia ATTIVA.
Ad esempio, per chi possiede una casella PEC Aruba, i passaggi da effettuare sono:
- Accedere alla casella PEC dall’indirizzo https://webmail.pec.it
- Cliccare su Impostazioni per visualizzare il pannello di controllo
- Dal menu a sinistra, alla voce Account, cliccare su Sicurezza e password
- Scorrere la nuova finestra fino a “Verifica a due passaggi” e cliccare su Gestisci
- Cliccare quindi su Disattiva e confermare l’operazione dal dispositivo associato alla casella pec.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario già trasmesso a SUAP/SISMI.CA precedentemente al 01/12/2021, devono essere trasmesse come nuovi progetti edilizi, avendo cura di specificare, testualmente, nell’oggetto della pratica SUAP (sezione 3 “Dati generali”) e nella descrizione dell’intervento strutturale (sezione 9 “Istanza SISMICA”), che trattasi di Varianti del fascicolo originario. Si dovranno, quindi, riportare testualmente gli estremi del fascicolo originario SENZA utilizzare la funzionalità informatica disponibile nel sw di “collegamento funzionale” all’istanza originaria (usare solo una descrizione testuale). Es., se si deve trasmettere una variante di un intervento di minore rilevanza, si dovrà selezionare la voce “Intervento di minore rilevanza: deposito opera” e, nell’oggetto della pratica SUAP ed istanza sismica, specificare che si tratta di una variante, riportando gli estremi dell’istanza di cui si vuole operare in variante.
Le varianti dovranno contenere la stessa data di comunicazione di inizio dei lavori inserita nella pratica del progetto originario. Inoltre, in fase di ultimazione dei lavori, le due pratiche d progetto originario e di variante dovranno essere completate contestualmente con la relazione di struttura ultimata e l’eventuale relazione di collaudo.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario e riferibili a progetti trasmessi a SUAP/SISMI.CA successivamente al 01/12/2021, invece, devono essere inviate come specificato nel vademecum “Vademecum: la gestione delle pratiche Sblocca cantieri” presente nella sezione https://www.calabriasuap.it/manuali-e-vademecum/manuali-e-vademecum-suap/cittadino-impresa-professionista/ del portale www.calabriasuap.it. Es. nel caso di opere di minore rilevanza, selezionando direttamente la voce “Intervento di minore rilevanza: proposta di variante” e selezionando, nel menù a comparsa, uno tra i fascicoli proposti.
Per la gestione delle integrazioni/completamento/conformazione delle pratiche SUAP, l’utente dovrà gestire l’apposita documentazione integrativa/sostitutiva direttamente nelle sezioni della pratica chiamate “Modulistica” e “Documenti allegati” a seguito di sollecitazione da parte dello sportellista SUAP.
L’Operatore di Sportello SUAP, qualora ritenga opportuna una integrazione o completamento della pratica, infatti, consentirà (tramite una specifica funzionalità presente sul sistema) l’apertura di una “sessione” di completamento/integrazione/conformazione ed il richiedente avrà, quindi, la possibilità di inserire direttamente la documentazione richiesta nelle apposite sezioni della pratica “Modulistica” e “Documenti allegati“, laddove è già presente la documentazione originariamente presentata con la prima trasmissione della pratica.
Si evidenzia che affinché il SUAP possa ricevere le integrazioni documentali inserite a sistema, è necessario che il richiedente concluda l’iter di trasmissione dei documenti/moduli integrati, trasmettendo anche il modello di riepilogo integrazioni sottoscritto digitalmente proposto ex novo dal sistema e presente nella sezione “Riepilogo integrazioni” e poi cliccare su “Invia al SUAP“.
Senza questa ultima operazione di conferma, le operazioni di integrazione non si concludono e lo sportello SUAP non riceverà le integrazioni documentali inserite.
Il modello di istanza da allegare ai fini della trasmissione di una istanza sismica deve essere firmato da tutti i professionisti coinvolti nell’istanza specifica. Nello specifico, per non incappare nell’errore, è necessario che il file contenga tante firme digitali (esclusivamente con estensione p7m) quanti sono i soggetti coinvolti nell’istanza.
ID 3
È obbligatoria la presentazione di 2 pratiche SUAP per gli interventi di minore rilevanza sismica?
La presentazione di due pratiche SUAP (parte architettonica e parte strutturale) per gli interventi strutturali soggetti a Deposito (ed utilizzabile solo in presenza di procedure che non prevedono l’Autorizzazione SISMICA) è stata prevista per i casi in cui la presentazione del progetto strutturale, con i relativi calcoli presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), possa essere effettuata prima dell’inizio dei lavori in coerenza con l’art.94 del DPR 380/01.
Laddove i progettisti ritengano, invece, di voler presentare contestualmente un’unica pratica contenente anche la parte strutturale del progetto soggetta a Deposito, il sistema informativo SUAP consente la presentazione della pratica con l’istanza sismica senza alcun vincolo specifico. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile nella documentazione da allegare all’istanza, riporta in
fatti l’opzione di scelta fra le due disponibili. L’unica accortezza che bisogna avere è che, qualora il professionista decidesse di optare per una trasmissione contestuale alla prima pratica, la dichiarazione di assoggettabilità data nella Sezione 5 del SUAP deve essere sempre coerente con quella della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Viceversa, in caso di rilascio di autorizzazione sismica, in aderenza anche a quanto disposto dal TAR Calabria con sentenza n.202/2018 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presentazione contestuale di tutta la documentazione, ivi compreso l’endoprocedimento sismica.
ID 2
Per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ognuna in una pratica SUAP. Già in precedenza, sulla piattaforma SISMI.CA, per interventi collegati andavano presentate istanze diverse che, adesso, vanno incluse ognuna in una pratica SUAP.
Per collegare le istanze, è necessario TRASMETTERE la prima pratica SUAP con la prima istanza sismica: dopo la trasmissione della prima, sarà possibile inserire la seconda pratica SUAP con la seconda istanza: andrà indicato nella prima pagina della sezione relativa all’istanza sismica che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata e nel menù a discesa il sistema consentirà di scegliere a quale istanza collegarla.
TRASMESSA la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche.
Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi al permesso di costruire in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori si scriverà nell’oggetto che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi.
Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica presentata.
ID 1
Dopo la trasmissione della pratica con istanza sismica collegata al SUAP di riferimento, il funzionario comunale del SUAP dovrà attivare – tramite la funzionalità presente sul portale e previa valutazione istruttoria della pratica – la possibilità di visualizzare l’intera pratica e l’istanza sismica per il Settore tecnico regionale competente. Dopo l’attivazione della verifica l’istanza passerà nello stato “Accettata” ed il fascicolo sarà “Aperto”. Quando il fascicolo sarà assegnato al funzionario del Settore tecnico regionale individuato dal Dirigente dello stesso settore, l’istanza passerà in stato “Assegnata” ed il fascicolo in stato “Istruttoria”. Si consiglia di contattare il SUAP di riferimento per conoscere le motivazioni della permanenza della pratica presso il SUAP.
ID 4
Il sorteggio dei progetti sarà effettuato su base provinciale ogni volta che viene attestato il deposito di sessanta progetti. La comunicazione di avvenuto sorteggio sarà effettuata entro tre giorni all’interessato tramite il SUAP di riferimento che dovrà ricevere l’informazione dai settori tecnici regionali competenti.
ID 5
Gli interventi privi di rilevanza non richiedono la compilazione della sezione ISTANZA SISMICA, ma esclusivamente delle sezioni generali della pratica SUAP. Per le istanze prive di rilevanza non è stabilito un contenuto minimo del progetto strutturale: dovrà essere allegato quanto ritenuto necessario dal professionista per illustrare l’intervento da realizzare. L’ufficio SUAP comunale una volta istruita la pratica renderà disponibile la stessa ai funzionari del Settore tecnico regionale, in base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
L’attestazione dell’avvenuto deposito è costituita dalla ricevuta automatica, che contiene il protocollo regionale, rilasciata dal portale CalabriaSUE dopo la trasmissione della pratica al SUAP comunale di riferimento.
ID 6
La procura alla firma e/o alla trasmissione può essere conferita a chiunque abbia la capacità di agire. Non è previsto alcun requisito soggettivo per il procuratore. In caso di procura alla firma il procuratore ha l’obbligo di conservare l’originale cartaceo dell’intera pratica.
ID 9